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Schio, Cioni (FdI) attacca: “Recesso da AVA? Ipotesi irresponsabile. Il servizio pubblico non è un pallone da portarsi via quando si perde la partita”

  S i accende il confronto politico attorno all’ipotesi -circolata negli ultimi giorni - di un possibile recesso del Comune di Schio da AVA , la società pubblica che gestisce impianti e servizi ambientali dell’ Alto Vicentino . A intervenire è il capogruppo di Fratelli d’Italia a Palazzo Garbin , Alex Cioni , che definisce l’eventualità “politicamente grave e senza precedenti”. Secondo Cioni, la questione nasce dopo la netta sconfitta del Comune di Schio nell’assemblea dei soci, che a larga maggioranza ha approvato la fusione tra AVA e Soraris .    A fronte di quella decisione, “pensare di reagire come quel bambino che, non potendo più giocare, si porta via il pallone, è un atteggiamento che fotografa in modo inequivocabile l’inadeguatezza di questa amministrazione e della sua maggioranza” - afferma l’esponente di FdI. “Il futuro del servizio pubblico e di un impianto strategico dell’Alto Vicentino non può essere gestito con scatti emotivi. L’auspicio è che si tratti...

Legge Fiano sul Fascismo? Una cagata pazzesca!


L'UNIONE CAMERE PENALI BOCCIA LA LEGGE FIANO: INCOSTITUZIONALE E PRIVA DI EFFETTI  di Nicola MATTEI


Roma, 11 lug – La legge, già ribattezzata “legge Fiano” dal nome del suo estensore, che intende insaprire le pene per tutta quella serie di reati, veri o presunti e pur con estrema vaghezza ed eccessivo arbitrio, legati all’apologia del Fascismo, incontra la bocciatura non solo degli avversari politici del Pd, ma anche dell’Unione delle Camere Penali, associazione che riunisce più di 8000 avvocati penalisti italiani.
Ascoltati in audizione in Commissione Giustizia della Camera lo scorso 7 luglio, i penalisti italiani “hanno rappresentato la posizione critica dell’Unione rispetto all’introduzione di tale nuova fattispecie di reato nell’ordinamento“, si legge in un comunicato diramato dall’associazione. “In particolare – prosegue la nota – sono stati sottolineati i profili di contrasto con i principi costituzionali dettati dagli artt. 21, 25 comma 2 e 117 della Costituzione. A riguardo sono stati richiamati i plurimi interventi della Corte Costituzionale e la giurisprudenza elaborata dalla Suprema Corte di Cassazione in merito al perimetro di applicazione dei reati di apologia del fascismo e di manifestazioni fasciste”.
“La compatibilità degli stessi con il principio di libera manifestazione del pensiero – sottolineano dall’Unione – è stata più volte affermata in ragione del fatto che assumono rilievo penale esclusivamente quelle condotte poste in essere in condizioni di pubblicità tali da rappresentare un concreto tentativo di raccogliere adesioni ad un progetto di ricostituzione del partito fascista”. “Non dunque – spiegano – la semplice manifestazione del pensiero, in forma meramente elogiativa, o attraverso gestualità tipica, come il saluto romano, ma attività in qualche modo prodromica e comunque idonea a creare un concreto pericolo di ingenerare consensi ed adesione all’ideologia fascista e antidemocratica“.
La ricostruzione del disciolto partito fascista, come da nota disposizione transitoria, è a giudizione dell’Unione l’unica la circostanza da tenere in considerazione come caposaldo per legiferare in materia. A tale scopo “è stato, quindi, rappresentato, nel corso dell’odierna audizione che l’ampliamento previsto dal DDL dell’area del penalmente rilevante anche a mere forme di manifestazione del pensiero e l’anticipazione della soglia di punibilità alla produzione o alla commercializzazione di beni raffiguranti immagini del regime per meri scopi commerciali, perdendo ogni relazione con il fine di ricostituzione del partito fascista, si pone in evidente contrasto con i principi costituzionali“. In altre parole: legiferare di sfuggita e per di più sulla base della sensibilità personale – come la legge Fiano ha dimostrato di voler fare – è un atteggiamento che rischia di creare solo dello sterile dibattito ma senza alcuna implicazione rilevante, almeno se in Italia ancora vige il principio della certezza del diritto.
“Per altro verso – chiosa la nota – l’eventuale entrata in vigore della nuova fattispecie di reato, nella parte in cui non si pone in contrasto con i dettami della Costituzione, determinerebbe ampie aree di sovrapponibilità con le fattispecie già delineate e punite dalla c.d. “Legge Scelba”. Si è, pertanto, concluso affermando che l’approvazione del DDL determinerebbe l’entrata in vigore di una norma in parte incostituzionale ed in parte priva di concreti effetti“.

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